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L'OPPOSIZIONE SCRIVE


domenica 20 novembre 2011

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Comune di Ceglie Messapica
 E. p.c.
Ill.mo sig. PREFETTO 
 Brindisi


Oggetto: Determina n. 450 del 07/10/2011–6°Censimento Generale dell’Agricoltura. Richiesta di Revoca in Autotutela.
I sottoscritti Consiglieri Comunali
Considerato:
Che in data 26/01/2011 il Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio con determina n° 7 provvedeva a liquidare e pagare un primo acconto forfetario ai 16 rilevatori del 6° Censimento Generale dell’’Agricoltura.
Che in data 07/10/2011 il Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio con determina N° 450 provvedeva a liquidare e pagare il saldo agli stessi rilevatori decurtando le spettanze di ognuno di loro dell’IRAP pari al 8,50%.
Che tale determina, in modo anomalo e vago, parla di “necessità” di applicare l’imposta IRAP senza alcun riferimento normativo, come se fossimo di fronte ad un bisogno unilaterale.
Che gli atti prodotti dagli uffici preposti, inerenti alla liquidazione delle prestazioni svolte dai rilevatori sono in netto contrasto con la normativa vigente in materia.
Che la determina di nomina dei rilevatori selezionati non conteneva alcun riferimento alla tassazione relativa all’IRAP e che quindi ai soggetti che sono stati chiamati a svolgere le funzioni di rilevatore non è stata preventivamente comunicata l’applicazione di tale imposta.
Che il presupposto per l’applicabilità dell’IRAP è l’esercizio abituale e continuativo di lavoro autonomo svolto nel tempo.
Che l’attività svolta dai rilevatori è occasionale, senza soluzione di continuità e senza possibilità di ripetitività.
Ritenuto:
Che l’applicazione dell’IRAP a carico dei Rilevatori del 6° Censimento dell’Agricoltura non è a nostro avviso corretta ed è in contrasto con la normativa vigente.
Che tale procedura potrebbe esporre l’Ente a pesante contenzioso con grave danno erariale e d'immagine oltre che penalizzare 16 nostri concittadini che hanno svolto il loro lavoro adempiendo agli obblighi previsti dal contratto.
Che ogni atto amministrativo deve essere supportato da riferimenti normativi nel pieno rispetto delle leggi che regolano la materia in essere e non a seconda “ la necessità” dell’Ente .
Che nel rispetto delle norme in materia gli altri comuni non hanno assoggettato all’IRAP i compensi liquidati .
Chiedono :
Per le considerazioni in precedenza espresse, la revoca in autotutela della Determina Dirigenziale N° 450 del 7/10/2011 e l’adozione dei provvedimenti consequenziali .                                
I Consiglieri Comunali del Centrosinistra
 Rocco Argentiero              Tommaso Argentiero         Donato Gianfreda              Nicola Trinchera

1 commento:

  1. Compensi ISTAT - Parere ARAN

    499-17H1. Le somme accreditate dall’Istat per il censimento della popolazione sono al lordo o al netto degli oneri riflessi ?
    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24/4/2002 “Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001” (G.U. n. 124 del 13/6/2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): “Con l’occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell’alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all’art. 18 della L. 109/1994, che destina ad incentivazione del personale un importo …….. . Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l’incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell’evasione dell’ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell’ISTAT”. Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull’argomento.

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