Visualizzazioni totali

L'informativa di Tommaso

Sabato 22 Novembre 2014
INFORMATIVA
Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Atella(PZ) e Ceglie Messapica(BR)  ex art. 14 CCNL

Premesso che:
-          Il Comune di Atella (Pz) con Decreto Sindacale n.11 del 18.09.2013, in base ai commi 1 e 3 dell’art. 110 del D.lgs n. 267/2000 affidava, con Incarico a  contratto, al professionista esterno all’ente Dott. Domenico Guidotti  la responsabilità del settore Ragioneria e Finanze   dal 19.09.2013 al 31.12.2013. Successivamente, in data 23.12.2013, con Decreto Sindacale n. 18,  l’incarico a contratto del Dott.  Guidotti veniva prorogato per la durata del mandato sindacale in corso;
Considerato che :
-          Il Comune di Ceglie Messapica, senza effettuare alcun avviso di evidenza pubblica ,con nota prot. n.27324 del 28.10.2013,  chiedeva al Comune di Atella di voler favorevolmente considerare la possibilità di stipulare apposita convenzione , ex art. 14 CCNL,previo consenso del Dott. Domenico Guidotti, per l’utilizzo, a tempo parziale, dello stesso  come Responsabile di Area Economica e Finanziaria presso il Comune di Ceglie Messapica;
-          con Delibera n. 212 del 05.11.2013 la  Giunta Comunale di Ceglie Messapica , in seguito all’atto Deliberativo del Comune di Atella (04.11.2013), approvava lo schema di Convenzione  per l’utilizzazione presso il Comune di Ceglie M  del Dott. Guidotti  con decorrenza  dal 30.10.2013 al 31.12.2013 ( nota: la decorrenza della convenzione è precedente all’approvazione delle Delibere approvate da parte dei due enti convenzionati );
-          con Delibera n.264 del 24.12.2013 la Giunta Comunale di Ceglie Messapica prorogava i termini dell’incarico a contratto con il dott. Guidotti  sino al 31.12.2015 (nota : il mandato sindacale nel Comune di Ceglie  Messapica scade a marzo 2014)
-          gli atti amministrativi, realizzati dal Comune di Ceglie Messapica, non evidenziavano  che il rapporto di lavoro  del   Dott. Guidotti con  il Comune di Atella   era  determinato dalla sottoscrizione  di  un contratto a convenzione in base all’art. 110 del Testo unico degli Enti Locali;
-          gli atti amministrativi realizzati dal Comune di Ceglie, per la stipula della Convenzione, lasciavano intendere,in maniera ingannevole, che il professionista Dott. Guidotti  era un   dipendente del Comune di Atella.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che:
             
-          l’ex art. 14 del  CCNL,personale comparto Regioni – Autonomie Locali si applica al personale assunto presso gli enti  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato;
-          Il richiamato art. 14 del CCNL  evidenzia la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza e chiaramente questo potrebbe  non  essere determinato da un incarico a contratto in base all’art. 110 del TUEL;
-          la giustificazione della base normativa con cui il Comune di Ceglie Messapica ha stipulato la convenzione per l’utilizzo del Dott. Guidotti  potrebbe essere  inapplicabile;
-          le Delibere n.  212 del 05.11.2013 e n. 264 del 24.12.2013 potrebbero  non  avere  alcuna efficacia e pertanto  nulle;
-           tutti gli atti amministrativi monocratici a firma  del Dott. Guidott, realizzati presso il Comune di Ceglie Messapica, potrebbero essere a rischio di annullamento se verificata  la non legittimità dell’incarico ottenuto;

Alla luce di quanto esposto,
                                                                           si chiede,
considerata la grave situazione che si  potrebbe determinare  presso il Comune di Ceglie Messapico in seguito agli atti amministrativi esposti con la presente informativa ,  un Vostro  intervento urgente    di verifica     delle eventuali  illegittimità amministrative con  possibile  e  conseguente danno erariale .

           
 Consigliere Comunale
Tommaso Argentiero

Nessun commento:

Posta un commento