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Martedì 4 Agosto 2015

ORDINANZA SINDACALE

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO DALL’01.08.2015 AL 15.09.2015

Premesso che soprattutto durante la stagione estiva si registra nel territorio comunale, l’abbandono in strade, giardini e piazze di bottiglie e contenitori da parte di persone che consumano bevande, alcoliche e non, all’interno di spazi pubblici;
Constatato che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;
Considerate inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate vie,  piazze e luoghi pubblici dal punto di vista di bottiglie o contenitori di vetro presenti a terra;
Considerato che il fenomeno descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, praticata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari presenti nel territorio comunale;
Ritenuto necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici:
-         Il divieto di vendita e somministrazione per gli esercenti sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori, che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
-          Il divieto per gli avventori di utilizzo di contenitori di vetro di qualsiasi genere (bicchieri, bottiglie, contenitori, ecc., ) nelle aree pubbliche del centro urbano.
Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento dall’05.08.2015 al 15.09.2015, tutti i giorni della settimana dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come previsto dall’articolo 689 del Codice Penale;
Visti gli l’articoli 50- 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
Visto l’articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n, 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, nei confronti degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari siti nel Comune di Ceglie Messapica e dei consumatori:
1.     Il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro. La somministrazione e la vendita di bevande e alimenti, devono essere effettuate solo da personale autorizzato. La consumazione di bevande o alimenti, può avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purchè l’utilizzo di  bicchiere/contenitore di vetro avvenga esclusivamente all’interno di locali ed aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
2.     Il divieto per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc., ) nelle aree pubbliche;
3.     I suddetti divieti hanno efficacia su tutto il territorio comunale tutti i giorni dall’05.08.2015 al 15.09.2015, dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
AVVERTE
-         L’inosservanza delle disposizioni indicate nella presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis/c. 1 e 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-         Qualora l’infrazione sia commessa da titolari di autorizzazioni per l’attività di somministrazione o di vendita si procederà all’adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE)
-         Che l’inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca dell’autorizzazione o la chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali.
TRASMETTE
Copia della presente ordinanza alle  forze di polizia presenti sul territorio per la sua applicazione ed agli organi di stampa per la diffusione.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso:
-         Il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni;
-         Che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge, affisso all’albo Pretorio del Comune e pubblicizzato attraverso gli organi di stampa e sul sito internet del Comune. 

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