Visualizzazioni totali

Lezioni di diritto presso Unitre

 Martedì 24 gennaio 2023

LE NUOVE REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL COGNOME 
 La seconda lezione di Diritto dell'altra sera tenuta all’UNITRE di Ceglie Messapica, sulle regole per l’assegnazione del cognome nell’Ordinamento Giuridico ha riguardato l’identità personale, l’unità famigliare, e al contempo il rispetto dei generi.
 Il diritto al cognome, con il prenome, è stabilito dall’art. 6 e tutelato dall’art. 7 Codice Civile, insieme allo pseudonimo, riconosciuto dall’art. 9; il nome caratterizza e individualizza l’identità personale e sociale della persona, lo radica nella formazione famigliare e, attraverso le attribuzioni della formazione e crescita continua, anche in una proiezione futura, ne riflette la funzione sociale.
 La ricognizione normativa presenta(va) l’assegnazione del cognome con derivazione paterna; mentre per i figli nati dal matrimonio non è esplicitata nel Codice, desumendosi dal sistema secondo il quale la moglie assumeva il nome del marito proiettandolo sui figli, (la disposizione era comunque riportata nell’Ordinamento dello stato civile e la novella sul diritto di famiglia consentiva, invece della sostituzione del nome della moglie, l’aggiunta al cognome del marito di quello proprio), l’art. 262 Codice Civile, per i figli nati fuori del matrimonio stabiliva che in caso di riconoscimento comune dei coniugi il figlio assume il cognome del padre; lo stesso avviene in caso di adozione.
 Proseguendo nella ricognizione normativa di rango superiore (posta a fondamento della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 131 del 27.4.2022), gli art. 2 e 3 della Costituzione Italiana in vigore dall’1.1.1948, garantiscono e riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nella formazione sociale e proclamano la pari dignità e l’uguaglianza senza distinzione di sesso; l’art. 117 Cost. alla potestà legislativa dello Stato Italiano pone vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali.
 L’Ordinamento Comunitario stabilisce con la CEDU, negli art. 8 e 14, il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e con la Carta di Nizza negli art. 7 e 21, il rispetto della vita personale e famigliare di ogni individuo e vieta ogni discriminazione fondata sul sesso.
 La Corte Costituzionale, in via incidentale, è stata interpellata nel corso di un giudizio nel quale si sosteneva la illegittimità dell’art. 262 C. C, nella parte in cui disponeva l’attribuzione in caso di riconoscimento congiunto il nome del padre; la stessa Corte Costituzionale sollevava nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dinanzi a se’ la illegittimità della stessa norma.
 La Corte, nel considerare superato il sistema “patriarcale”, ha ritenuto illegittimo l’art. 262 e, in considerazione del ritardo del legislatore nell’adeguamento del nome ai principi costituzionali e sovranazionali, con sentenza “additiva” ha inciso sulla attribuzione del nome, tenendo anche in considerazione il rispetto del ramo paterno e del ramo materno, e ha stabilito, in caso di riconoscimento congiunto dei genitori di figli nati fuori del matrimonio, che il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi concordato (in caso di disaccordo è il giudice a disporre l’ordine), salvo l’accordo al momento del riconoscimento di attribuire il cognome di uno soltanto, o del padre o della madre.
 La sentenza, in base alle norme sulle funzioni della Corte Costituzionale, per effetto “domino” si riversa in via consequenziale sulla disciplina dei figli nati dal matrimonio o adottati; pertanto per l’innanzi la regola sul cognome dei figlio (l’attribuzione del prenome è libera e in caso di disaccordo provvede il giudice) consiste nell’accordo di assegnare ai figli il nome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito e concordato, o in alternativa nell’attribuzione del cognome di uno soltanto dei genitori, uniti o non uniti in matrimonio; stessa disciplina si applica per le adozioni.
 La Corte ha invitato il legislatore a emanare una appropriata disciplina per evitare la “moltiplicazione” dei cognomi.

Nessun commento:

Posta un commento