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Lezioni di Diritto all'UniTre

 Martedì 17 gennaio 2023

L’INESCUSABILITA’ DELLA IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE E LA DISOBBEDIENZA CONSAPEVOLE.

Dalle parole dell'Avvocato Augusto Conte: “L’UNITRE di Ceglie Messapica mi affidato, per l’ottavo anno gli incontri di Diritto (e...altro!) che hanno avuto inizio alle ore 18,00 del 13.1.2023, per proseguire, per un’ora settimanale, di venerdì.

 Nel primo incontro ho ritenuto di “accostare” i principi di cui al titolo: il primo esclude la punibilità per l’ignoranza o l’errore sulla legge penale, l’altro si verifica quando vi è la consapevolezza di violarla ritenendola ingiusta: l’”accostamento” consiste nel fatto che entrambi i principi hanno avuto, hanno o potrebbero avere la “copertura” della Corte Costituzionale.

 L’art. 54 Cost. obbliga i cittadini a osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato; la questione della disubbidienza civile consapevole sorge nel momento in cui la Legge è (ritenuta) ingiusta e il legislatore “legalizza l’arbitro”, ed è divenuta cruciale quando la disobbedienza, da parte di alcuni cittadini che hanno, con sfida, e nell’interesse della collettività, rischiando in proprio, portato dinanzi alla Corte Costituzionale e all’attenzione del legislatore’ l’”ingiustizia” o la incostituzionalità della legge.

 Gli esempi sono numerosi (il rifiuto di sindaci di applicare il respingimento di immigrati; il servizio militare obbligatorio; l’uso personale di droghe leggere; l’interruzione della maternità; l’adozione da parte di singoli) e hanno portato a rafforzare la legge giusta o a eliminare quella ingiusta o incostituzionale.

 L’art. 5 del Codice Penale che esclude l’ignoranza della Legge Penale, riportando letteralmente l’art. 44 del Codice Penale Unitario del 1890 (durante i lavori preparatori il problema si era posto), con interpretazione adeguatrice della Sentenza della Corte Costituzionale 364/1988 è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’errore o l’ignoranza inevitabile, per contrasto con gli artt. 27 e 2 e 3 Cost.

 La responsabilità “personale” implica la partecipazione soggettiva che deve accompagnare il fatto materiale, il fatto proprio deve essere compiutamente proprio; il cittadino ha il dovere di informarsi e lo Stato ha il compito di metterlo in condizione di avere la possibilità di conoscere la legge penale, emanando leggi chiare, non contraddittorie o confuse, di facile lettura e conoscibili e la interpretazione giurisprudenziale. causa di disorientamento, il più possibile uniforme.

 Certo le cause dell’ignoranza non possono consistere in opinioni e soprattutto devono essere riscontrate secondo criteri oggettivi, per la verifica della inevitabilità dell’errore o della ignoranza; non è pensabile che possa ricorrere nei delitti “naturali”, la cui conoscenza è ontologicamente connaturata alla cittadinanza, potendo solo ricorrere nei reati di pura creazione legislativa (si pensi all’obbligo di vaccinazione e simili creati dal legislatore in casi di emergenza).

 La incostituzionalità sotto il profilo della condizione di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, è stata rilevata non essendo giusto porre sulla stesso piano la responsabilità di chi ha fatto di tutto per attuare il dovere di conoscenza del precetto penale, senza riuscirvi, e quella del soggetto che opera con la coscienza della illiceità del fatto.”

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