Martedì 10 Marzo 2015
Causa usura: procedura esecutiva sospesa anche se fondata in parte su decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto ha sospeso una
procedura esecutiva in cui uno dei crediti vantati dalle banche era fondato su
un decreto ingiuntivo non opposto nei
termini previsti dalle norme del codice
di procedura civile e quindi con valore
di “giudicato” (art.2909 c.c.).
La sospensione del decreto ingiuntivo è maturata dopo aver sollevato, in
una esecuzione iniziata fin dall'anno 2003,
una delle più ostiche ed attuali questioni, quella dell'usurarietà dei
rapporti tra utente e Banca, basata sulla violazione dell'art 644 c.p..
La vicenda dell'esecutato è, in verità, complessa. Ma in sintesi si tratta
di un soggetto stipulante un contratto di mutuo per miglioramento fondiario con
tassi agevolati che, decorsi due anni, su proposta della Banca, procedeva a
ridurre il finanziamento concordando dei tassi di interessi maggiorati, che
toccavano la soglia di usurarietà; in più successivamente il mutuatario
stipulava un ulteriore mutuo chirografario a tassi spropositati, oltre al tasso
soglia di usura. In forza di detti mutui, nonché a causa di effetti cambiari
sempre a favore della Banca, essendo divenuto troppo oneroso soddisfare il
pagamento delle rate dei mutui, che aumentavano per via degli interessi, il
mutuatario diveniva moroso e la Banca procedeva con il pignoramento dei beni
del malcapitato. Uno di detti pignoramenti veniva eseguito in virtù di un
decreto ingiuntivo coperto da giudicato, dunque nonostante la definitività
della decisione, il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere procedura
esecutiva.
In particolare il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto, Dott.
Casavola, pur non pronunciandosi espressamente sulla usurarietà del decreto
ingiuntivo, ha ritenuto che l'istanza di sospensione fosse meritevole di
accoglimento con la seguente motivazione: “ rilevato che la parte debitrice,
ai sensi dell'art. 495 c.p.c., ha provveduto a versare parte considerevole
delle somme accertate nell'ambito del procedimento incidentale di conversione
del pignoramento; rilevato che, alla
luce delle argomentazioni proposte dall'opponente nell'ambito del ricorso ed
alla luce della irreversibilità degli effetti legati (ormai prossima) vendita
all'asta dei beni pignorati, sussistono i presupposti, in attesa dei necessari
approfondimenti tipici del merito, per ordinare la sospensione dell'esecuzione”.
Tuttavia, detta ordinanza, a mio avviso, contiene una valutazione implicita
di fondatezza della questione. Infatti, va da sè che qualora il Giudice
avesse ritenuto che il credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo fosse
oramai intangibile, non avrebbe concesso la sospensione della procedura,
essendo noto che affinché possa essere comminata la sospensione occorre che
sussistano il fumus boni iuris e il periculum in mora; peraltro è
notorio che quando la contestazione riguarda il quantum debeatur i
giudici non sospendono.
Quanto accaduto rappresenta una particolare novità che conduce ad altre
connesse riflessioni e quesiti, uno su tutti: il giudicato può rendere lecito
un prestito usurario, fatto di rilevanza penale?
A tal proposito, rilevo che la giurisprudenza afferma che l'uso di mezzi giuridici
formalmente leciti (nella fattispecie, il decreto ingiuntivo), non esclude
l'illiceità della condotta dell'usuraio quando detti mezzi siano adoperati per
perseguire scopi diversi da quelli per cui sono stati apprestati ed in
particolare per conseguire un ingiusto profitto. Anzi, nel caso di esecuzione forzata per l'incasso del credito usurario, deve ritenersi che il reato, è ancora in corso. Può allora ritenersi che,
nel caso di esecuzione forzata , conta solo accertare se il credito sia
illecito o meno, mentre il fatto che il titolo sia opponibile o definitivo non
ha alcuna rilevanza ai fini dell'usurarietà del rapporto.
Il tema è dunque di particolare rilevanza perché dinanzi ai Tribunali sono
pendenti diverse procedure esecutive in forza di decreti ingiuntivi non opposti
che, però, potrebbero contenere nello stesso atto un tasso usurario, con la
conseguenza che l'esecutato potrebbe ottenere il risarcimento del danno.
Si apre, dunque, uno spiraglio per tutti coloro che, per varie ragioni, non
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo e adesso si trovano a subire
la vendita dei propri beni in forza di
un titolo che contiene interessi usurari.
Per il CODACONS
(il responsabile provinciale)
(Avv. Vincenzo Vitale)
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