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Procedura sospesa

Martedì 10 Marzo 2015


Causa usura: procedura esecutiva sospesa anche se fondata in parte su decreto ingiuntivo passato in giudicato.


Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto ha sospeso una procedura esecutiva in cui uno dei crediti vantati dalle banche era fondato su un decreto  ingiuntivo non opposto nei termini  previsti dalle norme del codice di  procedura civile e quindi con valore di “giudicato” (art.2909 c.c.).
La sospensione del decreto ingiuntivo è maturata dopo aver sollevato, in una esecuzione iniziata fin dall'anno 2003,  una delle più ostiche ed attuali questioni, quella dell'usurarietà dei rapporti tra utente e Banca, basata sulla violazione dell'art 644 c.p.. 
La vicenda dell'esecutato è, in verità, complessa. Ma in sintesi si tratta di un soggetto stipulante un contratto di mutuo per miglioramento fondiario con tassi agevolati che, decorsi due anni, su proposta della Banca, procedeva a ridurre il finanziamento concordando dei tassi di interessi maggiorati, che toccavano la soglia di usurarietà; in più successivamente il mutuatario stipulava un ulteriore mutuo chirografario a tassi spropositati, oltre al tasso soglia di usura. In forza di detti mutui, nonché a causa di effetti cambiari sempre a favore della Banca, essendo divenuto troppo oneroso soddisfare il pagamento delle rate dei mutui, che aumentavano per via degli interessi, il mutuatario diveniva moroso e la Banca procedeva con il pignoramento dei beni del malcapitato. Uno di detti pignoramenti veniva eseguito in virtù di un decreto ingiuntivo coperto da giudicato, dunque nonostante la definitività della decisione, il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere procedura esecutiva.
In particolare il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto, Dott. Casavola, pur non pronunciandosi espressamente sulla usurarietà del decreto ingiuntivo, ha ritenuto che l'istanza di sospensione fosse meritevole di accoglimento con la seguente motivazione: “ rilevato che la parte debitrice, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., ha provveduto a versare parte considerevole delle somme accertate nell'ambito del procedimento incidentale di conversione del pignoramento;  rilevato che, alla luce delle argomentazioni proposte dall'opponente nell'ambito del ricorso ed alla luce della irreversibilità degli effetti legati (ormai prossima) vendita all'asta dei beni pignorati, sussistono i presupposti, in attesa dei necessari approfondimenti tipici del merito, per ordinare la sospensione dell'esecuzione”.
Tuttavia, detta ordinanza, a mio avviso, contiene una valutazione implicita di fondatezza della questione. Infatti, va da sè che qualora il Giudice avesse ritenuto che il credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo fosse oramai intangibile, non avrebbe concesso la sospensione della procedura, essendo noto che affinché possa essere comminata la sospensione occorre che sussistano il fumus boni iuris e il periculum in mora; peraltro è notorio che quando la contestazione riguarda il quantum debeatur i giudici non sospendono. 
Quanto accaduto rappresenta una particolare novità che conduce ad altre connesse riflessioni e quesiti, uno su tutti: il giudicato può rendere lecito un prestito usurario, fatto di rilevanza penale?

A tal proposito, rilevo  che  la giurisprudenza  afferma che l'uso di mezzi giuridici formalmente leciti (nella fattispecie, il decreto ingiuntivo), non esclude l'illiceità della condotta dell'usuraio quando detti mezzi siano adoperati per perseguire scopi diversi da quelli per cui sono stati apprestati ed in particolare per conseguire un ingiusto profitto. Anzi,  nel caso di esecuzione forzata per  l'incasso del credito usurario,  deve ritenersi che il reato,   è ancora in corso. Può allora ritenersi che, nel caso di esecuzione forzata , conta solo accertare se il credito sia illecito o meno, mentre il fatto che il titolo sia opponibile o definitivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usurarietà del rapporto.
Il tema è dunque di particolare rilevanza perché dinanzi ai Tribunali sono pendenti diverse procedure esecutive in forza di decreti ingiuntivi non opposti che, però, potrebbero  contenere  nello stesso atto un tasso usurario, con la conseguenza che l'esecutato potrebbe ottenere il risarcimento del danno.

Si apre, dunque, uno spiraglio per tutti coloro che, per varie ragioni, non hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo e adesso si trovano a subire la vendita dei propri beni  in forza di un titolo che contiene interessi usurari.
                         
                            Per il   CODACONS
                    (il responsabile provinciale)
                          (Avv. Vincenzo Vitale)


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