Venerdì 13 settembre 2019
OGGETTO: SITUAZIONE ACCERTAMENTI PER OMESSA
DICHIARAZIONE IMU/TASI AREE EDIFICABILI.
In relazione all’operato dell’Ufficio Tributi
relativamente all’emissione degli avvisi di accertamento per omessa
dichiarazione IMU/TASI anni 2016-2017 per le aree edificabili, premesso che la
relativa materia tributaria risulta ormai consolidata e costante negli ultimi
anni e dando per scontato la correttezza dell’operato dell’Ufficio, occorre
rimarcare come detti atti di accertamento abbiano, per cosi dire, colto di “sorpresa”
i contribuenti cegliesi interessati, suscitando numerose situazioni di
incertezza e confusione.
Detta situazione è stata originata dalla circostanza che
le fattispecie relative alle aree edificabili prima dell’approvazione del PUG
(2016 prima approvazione e 2017 approvazione definitiva) erano molto limitate e
circoscritte.
A seguito dell’adozione del PUG e delle nuove tariffe
relative al valore venale delle aree edificabili il numero dei contribuenti
interessati è notevolmente aumentato, tuttavia alla maggior parte dei
contribuenti interessati è sfuggito l’aspetto e i risvolti tributari connessi
all’adozione del PUG, per cui non hanno ottemperato all’obbligo dichiarativo
(obbligo di legge e non aumento di tasse, come più volte detto dai consiglieri di
minoranza con insinuazioni false e tendenziose) con il quale avrebbero
dovuto/potuto dichiarare il valore venale in comune commercio delle proprie
aree edificabili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse
(situazioni particolari e vincoli) che incidono indubbiamente sul valore delle
stesse.
Sono riscontrabili n. 3 tipologie di fattispecie:
- coloro i cui terreni rientravano tra quelli edificabili sino a dicembre 2017 e successivamente sono stati esclusi dal PUG;
- coloro i cui terreni sono regolarmente edificabili;
- coloro i cui terreni pur rientrando nel PUG presentano situazione specifiche tali da incidere sul relativo valore venale.
In relazione a dette fattispecie, su indicazione
dell’A.C., l’Ufficio Tributi ritiene di procedere nel seguente modo:
- per la prima tipologia di fattispecie, a seguito di presentazione della relativa istanza (ricorso o istanza di rettifica in autotutela) da parte dei contribuenti sarà proposto una soluzione mediata da concordare e da applicare in maniera comune ed omogenea a tutte le fattispecie interessate;
- per la seconda tipologia di fattispecie i contribuenti restano tenuti a pagare il tributo omesso e la relativa sanzione in proporzione al valore venale dei rispettivi terreni;
- per la terza fattispecie l’ufficio, a seguito di presentazione della relativa istanza (ricorso o istanza di rettifica in autotutela) dovrà affrontare ogni singola situazione valutandola caso per caso in relazione alle peculiari caratteristiche dei terreni interessati che ne determinano il valore, caratteristiche che dovranno necessariamente essere illustrate dai proprietari interessati mediante l’istanza presentata.
Una precisazione circa la differenza tra gli strumenti a
disposizione dei contribuenti e specificatamente tra ricorso ed istanza di
rettifica in autotutela, il primo strumento fornisce maggiori garanzie al
contribuente in quanto la presentazione del ricorso in CTP produce gli effetti
del reclamo per la durata di 90 gg. sospendendo per detto periodo i termini per
la costituzione in giudizio, mentre l’istanza di rettifica in autotutela non
produce interruzione dei termini.
Gli uffici
restano e resteranno a totale disposizione dei contribuenti interessati, con la
sola e unica finalità di accompagnare alla risoluzione della problematica.
Il Sindaco Luigi Caroli
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