Sabato 22 Novembre 2014
INFORMATIVA
Oggetto: Convenzione tra i Comuni
di Atella(PZ) e Ceglie Messapica(BR) ex
art. 14 CCNL
Premesso che:
-
Il Comune di Atella (Pz) con Decreto Sindacale
n.11 del 18.09.2013, in base ai commi 1 e 3 dell’art. 110 del D.lgs n. 267/2000
affidava, con Incarico a contratto, al
professionista esterno all’ente Dott. Domenico Guidotti la responsabilità del settore Ragioneria e
Finanze dal 19.09.2013 al 31.12.2013. Successivamente,
in data 23.12.2013, con Decreto Sindacale n. 18, l’incarico a contratto del Dott. Guidotti veniva prorogato per la durata del
mandato sindacale in corso;
Considerato che :
-
Il Comune di Ceglie Messapica, senza effettuare
alcun avviso di evidenza pubblica ,con nota prot. n.27324 del 28.10.2013, chiedeva al Comune di Atella di voler
favorevolmente considerare la possibilità di stipulare apposita convenzione ,
ex art. 14 CCNL,previo consenso del Dott. Domenico Guidotti, per l’utilizzo, a
tempo parziale, dello stesso come
Responsabile di Area Economica e Finanziaria presso il Comune di Ceglie
Messapica;
-
con Delibera n. 212 del 05.11.2013 la Giunta Comunale di Ceglie Messapica , in
seguito all’atto Deliberativo del Comune di Atella (04.11.2013), approvava lo
schema di Convenzione per
l’utilizzazione presso il Comune di Ceglie M
del Dott. Guidotti con
decorrenza dal 30.10.2013 al 31.12.2013
( nota: la decorrenza della convenzione è precedente all’approvazione delle
Delibere approvate da parte dei due enti convenzionati );
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con Delibera n.264 del 24.12.2013 la Giunta
Comunale di Ceglie Messapica prorogava i termini dell’incarico a contratto con
il dott. Guidotti sino al 31.12.2015
(nota : il mandato sindacale nel Comune di Ceglie Messapica scade a marzo 2014)
-
gli atti amministrativi, realizzati dal Comune
di Ceglie Messapica, non evidenziavano
che il rapporto di lavoro del Dott.
Guidotti con il Comune di Atella era determinato dalla sottoscrizione di un
contratto a convenzione in base all’art. 110 del Testo unico degli Enti Locali;
-
gli atti amministrativi realizzati dal Comune di
Ceglie, per la stipula della Convenzione, lasciavano intendere,in maniera
ingannevole, che il professionista Dott. Guidotti era un dipendente del Comune di Atella.
Tutto ciò premesso e considerato,
si ritiene che:
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l’ex art. 14 del
CCNL,personale comparto Regioni – Autonomie Locali si applica al
personale assunto presso gli enti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato;
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Il richiamato art. 14 del CCNL evidenzia la unitarietà e la unicità del
rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza e chiaramente questo potrebbe non essere determinato da un incarico a contratto
in base all’art. 110 del TUEL;
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la giustificazione della base normativa con cui
il Comune di Ceglie Messapica ha stipulato la convenzione per l’utilizzo del
Dott. Guidotti potrebbe essere inapplicabile;
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le Delibere n.
212 del 05.11.2013 e n. 264 del 24.12.2013 potrebbero non avere
alcuna efficacia e pertanto
nulle;
-
tutti gli
atti amministrativi monocratici a firma
del Dott. Guidott, realizzati presso il Comune di Ceglie Messapica,
potrebbero essere a rischio di annullamento se verificata la non legittimità dell’incarico ottenuto;
Alla luce di
quanto esposto,
si chiede,
considerata la grave situazione
che si potrebbe determinare presso il Comune di Ceglie Messapico in
seguito agli atti amministrativi esposti con la presente informativa , un Vostro intervento urgente di
verifica delle eventuali illegittimità amministrative con
possibile e conseguente danno erariale .
Consigliere Comunale
Tommaso
Argentiero
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