Martedì 4 Agosto 2015
ORDINANZA
SINDACALE
DIVIETO
DI VENDITA PER ASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE
DI VETRO DALL’01.08.2015 AL 15.09.2015
Premesso che
soprattutto durante la stagione estiva si registra nel territorio comunale, l’abbandono
in strade, giardini e piazze di bottiglie e contenitori da parte di persone che
consumano bevande, alcoliche e non, all’interno di spazi pubblici;
Constatato che la
predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti
ed è fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica, per la sicurezza
urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;
Considerate
inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate vie, piazze e luoghi pubblici dal punto di vista di
bottiglie o contenitori di vetro presenti a terra;
Considerato che il
fenomeno descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande alcoliche e
non alcoliche, praticata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, circoli privati e attività similari presenti nel territorio comunale;
Ritenuto necessario
intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone
che frequentano gli spazi pubblici:
-
Il divieto di vendita e somministrazione
per gli esercenti sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori,
che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie
di vetro;
-
Il
divieto per gli avventori di utilizzo di contenitori di vetro di qualsiasi
genere (bicchieri, bottiglie, contenitori, ecc., ) nelle aree pubbliche del
centro urbano.
Ritenuto di limitare
l’efficacia del provvedimento dall’05.08.2015 al 15.09.2015, tutti i giorni
della settimana dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
Fermo restando il
divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come
previsto dall’articolo 689 del Codice Penale;
Visti gli l’articoli
50- 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
Visto l’articolo 9 del
Regio Decreto 18 giugno 1931 n, 773 Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
ORDINA
Per le motivazioni
espresse in premessa, nei confronti degli esercenti attività di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed
in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni
alimentari siti nel Comune di Ceglie Messapica e dei consumatori:
1.
Il divieto assoluto di vendita e
somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro. La
somministrazione e la vendita di bevande e alimenti, devono essere effettuate
solo da personale autorizzato. La consumazione di bevande o alimenti, può
avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purchè l’utilizzo
di bicchiere/contenitore di vetro avvenga
esclusivamente all’interno di locali ed aree del pubblico esercizio o nelle
aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate
con occupazione di suolo pubblico.
2.
Il divieto per i consumatori di
utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie,
bicchieri, ecc., ) nelle aree pubbliche;
3.
I suddetti divieti hanno efficacia su
tutto il territorio comunale tutti i giorni dall’05.08.2015 al 15.09.2015,
dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
AVVERTE
-
L’inosservanza delle disposizioni
indicate nella presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da
€. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis/c. 1 e 1 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
-
Qualora l’infrazione sia commessa da
titolari di autorizzazioni per l’attività di somministrazione o di vendita si
procederà all’adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI
3 (TRE)
-
Che l’inottemperanza al provvedimento di
sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca
dell’autorizzazione o la chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di esercizi commerciali.
TRASMETTE
Copia
della presente ordinanza alle forze di
polizia presenti sul territorio per la sua applicazione ed agli organi di
stampa per la diffusione.
INFORMA
Che
contro il presente provvedimento è ammesso:
-
Il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni
dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della repubblica
entro 120 giorni;
-
Che il presente provvedimento sarà
pubblicato nei modi e termini di legge, affisso all’albo Pretorio del Comune e
pubblicizzato attraverso gli organi di stampa e sul sito internet del Comune.
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