Domenica 18 settembre 2022
REVISIONE E RESCISSIONE DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IL 10.1.1944 DAL TRIBUNALE STRAORDINARIO SPECIALE DI VERONA.
Alla conclusione della drammatizzazione del processo con la Presidenza del dott. Massimo Brandimarte, verbalizzante l’Avv. Stefania Bello, Procuratore Generale dott. Salvatore Cosentino, Difensore l’Avv. Augusto Conte, Consulente per l’Accusa il prof. Michele Zurlo, Consulente per la Difesa l’On. Prof. Pietro Mita, Presidente della Giuria l’Avv. Carlo Panzuti, è stata pronunciata la seguente decisione:
CORTE DESIGNATA AL PROCESSO DI REVISIONE E RESCISSIONE
In nome del Popolo Italiano La Corte in intestazione, nella composizione data e riportata
Avv. Carlo Panzuti
Presidente
Pina Argentiero
Consigliere
Danilo Cito
Consigliere
Barbara Mezzano
Consigliere
Alessandro Passaro
Consigliere
Dicembre Franco Pio
Consigliere
Enrico Quattrocchi
Consigliere
Domenico Strada
Consigliere
Maria Concetta Vitale
Consigliere
chiamata a decidere sull’ammessa richiesta di revisione e rescissione del giudicato della sentenza emessa in data 10 gennaio 1944 in Verona dal Tribunale Speciale Straordinario (istituito con decreto legislativo del Duce dell’11 dicembre 1943, pubblicato in G.U. n. 269 del 18 novembre 1943, e costituito con la nomina dei componenti in virtù del decreto legislativo del Duce del 27 dicembre 1943, pubblicata in G.U. n. 4 del 7 gennaio 1944), emana la seguente
Sentenza
• vista la costituzione delle parti;
• vista l’ammissione della richiesta di revisione e rescissione, così come presentata
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ceglie Messapica e per le finalità allegate;
• vista l’istruttoria esperita;
• sentita la discussione dei difensori delle parti;
rileva:
1) Si pone innanzitutto all’attenzione la questione sul giudice naturale precostituito per legge, la quale va nella specie scrutinata in base all’art. 71 dello Statuto Albertino (legge fondamentale primaria all’epoca vigente).
Esso statuisce che “Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno essere creati tribunali o commissioni straordinarie”.
Il Tribunale Speciale Straordinario, che ha emesso la decisione oggetto di esame, risulta illegittimamente istituito e costituito in violazione della citata norma costituzionale ed anche perchè i decreti legislativi del Duce non sono stati adottati dagli organi costituzionali previsti nello stesso Statuto Albertino, collettivamente il Re, il Senato e la Camera (art. 3).
2) Sempre sul tema dell’illegittimità istituzione del Tribunale in argomento si evidenzia che il 2° comma del decreto legislativo 27.12.1943 prevede che “Il Tribunale Speciale Straordinario sia nelle istruzioni che nel dibattimento applicherà, in quanto possibile le disposizioni del Codice di Procedura penale ordinario e, occorrendo, quelle della procedura
1 penale militare”, così apparendo che a maggior ragione detta istituzione del tribunale deve essere conforme all’ordinamento giudiziario ordinario vigente in quel dato momento.
3) L’istituzione del Tribunale Speciale Straordinario è avvenuta inserendo nel testo del decreto legislativo 11.11.1943 espressamente che i fascisti del Gran Consiglio del giorno del 24 luglio 1943 “tradirono l’Idea Rivoluzionaria alla quale si erano votati fino al sacrificio del sangue e col voto del Gran Consiglio offersero al re il pretesto per effettuare il colpo di Stato”.
Ed infatti, nel verbale della seduta del Consiglio dei Ministri tenuta il 27 ottobre 1943 in cui fu licenziato il testo del decreto legislativo 11.11.1943, nella relazione è scritto che “una sinistra congiura tra il Re e taluni dei generali, gerarchi e ministri che dal Fascismo più di tutti avevano tratto vantaggi, colpiva il regime alle spalle ...”.
Nel decreto istitutivo del tribunale vi è, dunque, la dichiarazione e l’accertamento del tradimento dell’Idea sanzionato con la morte nell’art. 1, lett. a) contestato agli imputati. Tanto che lo stesso tribunale sentenzia innanzitutto che il compito affidato della condanna è già contenuto nel decreto 11.11.1943 e che si prosegue nell’esporre gli ulteriori motivi per dare conto della serietà dell’operare dell’organo e dei componenti.
Si è in presenza di una decisione di condanna contenuta già nel decreto istitutivo della norma penale incriminatrice e dell’organo giudicante.
La fattispecie appare così aborme e conduce alla certa illegittimità del potere di pronunciare giustizia da parte del Tribunale Speciale Straordinario.
4) Il reato contestato di tradimento dell’Idea Rivoluzionaria è nato con la pubblicazione del decreto legislativo 11.11.1943 in G.U. n. 269 del 18.11.1943, successiva ai fatti contestati avvenuti sino al 24 luglio 1943.
L’art. 2 del codice penale dell’epoca (codice Rocco) prevedeva l’irretroattività della norma penale, facendo così uso del principio costituzionale di legalità, tuttora vigente: nessuno può essere giudicato per un fatto che non è previsto dalla legge vigente al momento della commissione dello stesso.
5) L’art. 9 della legge 9 dicembre 1928 n. 2693, rubricata “Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo”, pubblicata in G.U. n. 287 dell’11 dicembre 1928, prevede che “Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, né sottoposto a procedimento penale, né assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l’autorizzazione del Gran Consiglio”.
Dagli atti del processo emerge che gli imputati siano stati arrestati e sottoposti al procedimento penale, senza che vi fosse la necessaria e preventiva autorizzazione dell’organo di cui facevano parte.
Ne consegue che i condannati non erano perseguibili e imputabili senza che vi fosse tale autorizzazione, riverberandosi tale mancanza sull’intero svolgimento dell’istruzione e del dibattimento, travolgendolo per evidente illegittimità.
6) L’esame e le valutazioni offerte ricevono conferma anche scrutinando la vicenda processuale facendo applicazione della legge vigente all’epoca del procedimento di revisione e rescissione.
7) In ogni caso e nel merito, a tanto limitando l’analisi anche per ragioni di economia processuale, si rileva che il Duce, presidente di diritto del Gran Consiglio del Fascismo (art. 2 legge n. 2693/1928) nella sua qualità di Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato,
2non solo non aveva l’obbligo di presentarsi al Re per consegnarli il c.d. ordine del giorno “Grandi” (poiché quanto contenuto nell’atto non assume la veste giuridica di deliberazione di cui all’art. 11 legge n. 2693/1928, siccome non può costituire una direttiva politica del Partito Nazionale Fascista la rimessione del mandato di comandante delle forze militari assunto dal Capo del Governo in virtù di una prerogativa esclusiva del Re; né tantomeno assume la veste giuridica di un parere consultivo ai sensi del successivo art. 12, esulando dai casi tassativi previsti), ma avrebbe potuto non farlo senza essere soggetto a costrizione o diretta persecuzione per tale comportamento.
Così che l’avere il presidente del Gran Consiglio e Capo del Governo ritenuto sua sponte di comunicare al Re il c.d. ordine del giorno, oltre ad assumere un connotato storico da indagare nella sua genesi, lede il nesso fra causa ed effetto scaturente dall’adozione del citato ordine del giorno, mostrando che nella specie manca uno degli elementi per la sussistenza dei reati contestati.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sulla revisione e rescissione del giudicato della sentenza emessa in data 10 gennaio 1944 in Verona dal Tribunale Speciale Straordinario, così
provvede:
assolve tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il tradimento dell’Idea rivoluzionaria contestato non era previsto in una norma penale al momento della commissione contestata sino al 24 luglio 1943 e dunque non sussiste come reato.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2022 in Ceglie Messapica.
Si procede al deposito e alla pubblicazione della decisione in pari data.
Carlo Panzuti
Pina Argentiero
Danilo Cito
Barbara Mezzano
Alessandro Passaro
Dicembre Franco Pio
Enrico Quattrocchi
Domenico Strada
Maria Concetta Vitale
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