"Perquisizione nel Comune di Ceglie Messapica. Ci sarebbe stata nella giornata di ieri, ma non riguarderebbe alcun funzionario attualmente in carica. Non se ne conosce il motivo. Sarebbe stato convocato dal magistrato anche un consigliere comunale, come persona informata. Attendiamo maggiori notizie dai quotidiani di domani. Da La Voce di Angelo Palma"
Tra ieri ed oggi gran parte dei blog cegliesi hanno riportato la notizia di cui sopra.
- Consentitemi una mia piccola e personale precisazione...l'acquisizione di atti per conto della magistratura...si tratta di un azione dovuta,semplice e di routine...nel senso che le forze di polizia delegate si conducono pacificamente negli uffici destinatari di tale provvedimento e documenti alla mano... accedono pacificamente a tutto il cartaceo richiesto per l'eventuale inchiesta giudiziaria.
Diversamente è la PERQUISIZIONE DOMICILIARE...le forze dell'ordine si conducono nei locali... ed in modo coatto"sconquassano" il tutto alla ricerca del corpo del reato di cui il destinatario del provvedimento è sospettato,armi,droga,documenti scottanti ecc. ecc...quindi a mio avviso la notizia lanciata dall'ING.ANGELO PALMA merita una piccola rettifica...senza entrare nei particolari dell'azione dei Carabinieri di Ceglie Messapica... che sicuramente hanno svolto un ottimo lavoro investigativo.
Domenica 12 giugno 2011.
Stefano, sempre a minimizzare, quando si tratta dei tuoi suggeritori
RispondiEliminaInteressante ed utile precisazione.
RispondiEliminaI carabinieri sono stati in comune si o no?
RispondiEliminaHanno prese delle carte si o no?
Il resto sono solo chiacchiere se è tutto a posto saremo tutti contenti, se invece qualcuno ha sbagliato saremo contenti che venga punito come prevede la legge.
Sei d'accordo stefano ? il resto non ci interessa più di tanto, eppure tu dovresti essere esperto in materia.
Bravo Avvocatissimo.
RispondiEliminaSaluti, Gaspare
ho solo precisato che l'intervento dei carabinieri era ben diverso da quello indicato nel post di altri...non voglio minimizzare...
RispondiEliminaSe la Procura della Repubblica ha inviato gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ad acquisire documenti ed informazioni, qualche motivo ci sarà.
RispondiEliminaSperiamo che qualcuno, scimmiottando il mandrillo di Arcore, non gridi allo scandalo, alle toghe rosse ed alla magistratura militante....
Stefano, con quel titolo e quell'immagine del post, ritengo che la critica te la cerchi....
a me cmq i carabinieri in comune fanno effetto. o acquisizione o perquisizione cambia poco...o no? buon lavoro.
RispondiEliminaRocco i post sono fatti anche per essere commentati...esempio banale...uno subisce un furto...nello scrivere il post inserisce la dicitura ..."ho subito una rapina"...ti sembra uguale la cosa?
RispondiEliminaPs per Rocco....la foto e' stata presa da internet nessun riferimento alla questione.
RispondiEliminaSpero che il nostro Avvocatissimo Stefano non me ne voglia però, un po di chiarezza ci vuole.
RispondiElimina1.La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:
• se si viene a conoscenza di un reato contro
lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio
politico-militare, stragi)
• se ci si accorge di aver ricevuto in buona
fede denaro falso
• se si riceve denaro sospetto o si acquistano
oggetti di dubbia origine
• se si viene a conoscenza di depositi di
materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi
esplosivo
• se si subisce un furto o smarrisce un'arma,
parte di essa o un esplosivo
• nel caso in cui rappresentanti sportivi
abbiano avuto notizia di imbrogli nelle
competizioni sportive.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
2.La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
E’ prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:
• entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia
del fatto che costituisce il reato
• entro 6 mesi per reati contro la libertà
sessuale (violenza sessuale o atti sessuali
con minorenne).
E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
La revoca della querela prende il nome di remissione.
Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
Continua
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RispondiEliminaL’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:
• deve informare l'Autorità giudiziaria, se il
fatto è perseguibile d'ufficio
• se si tratta di delitto perseguibile a
querela può, a richiesta, esperire un
preventivo componimento della vertenza,
senza che ciò pregiudichi il successivo
esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché VALUTI se ricorre un’ipotesi di reato.
4. L'art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione può essere disposta dall'autorità giudiziaria quando ricorre il fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (in tal caso si ha perquisizione personale, disciplinata dall'art.249 c.p.p.); ovvero quando ricorre il fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero in tale luogo determinato sia possibile eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso (perquisizione locale, ex art.250 c.p.p.).
Si prevede anche che l'atto che dispone la perquisizione sia un decreto motivato (in ossequio al principio posto dall'articolo 125 c.p.p. in base al quale è la stessa legge processuale a prevedere "i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza, del decreto").
L'art.248 c.p.p. prevede direttamente la possibilità per l'autorità di chiedere la res petita al fine di evitare la perquisizione: in caso di rifiuto si deve procedere oltre.
Epilogo frequente della perquisizione è il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.
L'art. 352 c.p.p. prevede che la perquisizione venga effettuata in caso di flagranza del reato o nel caso di evasione ad opera degli ufficiali di polizia giudiziaria, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, e che ci sia pericolo che tali tracce vengano disperse o cancellate.
Sempre in caso di urgenza, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito, può essere praticata la perquisizione domiciliare.
In questi ultimi casi, la P.G. ha l'obbligo di chiedere la convalida al PM entro 48 ore.
continua
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RispondiEliminaIl sequestro probatorio
Il vigente codice di procedura penale annovera tra i mezzi di ricerca della prova, ovverosia tra gli strumenti appannaggio del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria finalizzati alla ricerca degli elementi di prova, il sequestro probatorio. Esso è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza.
L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art.253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l'intervento tempestivo dell'Autorità giudiziaria è consentito agli ufficiali di Polizia giudiziaria sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354 c.p.p.).
Il sequestro riguarda, come detto il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti; in particolare il codice disciplina il sequestro di: corrispondenza, titoli, valori, e somme in conti correnti.
Fondamentale importanza svolge la motivazione del decreto di sequestro, essendo essa ciò che consente di valutare la sussistenza dei requisiti di legge e, dunque, la legittimità del provvedimento.
Contro il decreto di sequestro, infatti, tanto l'imputato quanto la persona cui le cose sono state sequestrate, nonché colei che avrebbe diritto alla restituzione di esse, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. Richiesta, questa, che non sospende l'esecuzione del provvedimento.
I beni sequestrati sono custoditi in cancelleria del Giudice ovvero in segreteria del P.M.; laddove ciò non fosse possibile od opportuno l'A.G. provvede ad indicare altro luogo adatto, nominando all'uopo un custode ed avvertendolo dei suoi doveri e delle responsabilità penali cui va incontro in caso di violazione.
Il sequestro cessa, ovvero deve cessare, laddove vengano meno le esigenze che lo hanno determinato; solitamente all'esito delle indagini preliminari. Nulla toglie infatti che ad esso, sui medesimi beni, possano subentrare i sequestri previsti dalle misure cautelari reali.
Volendo, si può andare oltre quindi, il nostro Stefano ha ragione SI O NO?
Saluti, Gaspare
COME LA SOLITO........CI INONDI DI COPIA-INCOLLA.
RispondiEliminastefano sei terribilmente di parte!
RispondiEliminaIl problema è mio, quando leggo inesattezze e non sono in grado di correggerle per bene, sono costretto ad acquisire i fatti ed esporli.
RispondiEliminaTutto questo avresti dovuto farlo tu "caro Stefano", promotore della questione in tema.
Per l'Anonimo delle 15:01.
Stefano è terribilmente di parte?
Secondo me vi sbagliate, Stefano non ha parte, segue un fine personale e di difficile interpretazione insomma, c'è e non c'è, dipende da tanti fattori.
Saluti, Gaspare
Saluti, Gaspare