domenica 20 novembre 2011
Al Sindaco
Al
Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio
Al
Presidente del Consiglio
Al
Segretario Generale
Al
Collegio dei Revisori dei Conti
Comune
di Ceglie Messapica
E.
p.c.
Ill.mo
sig. PREFETTO
Brindisi
Oggetto: Determina
n. 450 del 07/10/2011–6°Censimento Generale dell’Agricoltura.
Richiesta di Revoca in Autotutela.
I
sottoscritti Consiglieri Comunali
Considerato:
Che
in data 26/01/2011 il Responsabile dell’Area Pianificazione del
Territorio con determina n° 7 provvedeva a liquidare e pagare un
primo acconto forfetario ai 16 rilevatori del 6° Censimento Generale
dell’’Agricoltura.
Che
in data 07/10/2011 il Responsabile
dell’Area Pianificazione del Territorio con determina N° 450
provvedeva a liquidare e pagare il saldo agli stessi rilevatori
decurtando le spettanze di ognuno di loro dell’IRAP pari al 8,50%.
Che
tale determina, in modo anomalo e vago, parla di “necessità” di
applicare l’imposta IRAP senza alcun riferimento normativo, come se
fossimo di fronte ad un bisogno unilaterale.
Che
gli atti prodotti dagli uffici preposti, inerenti alla liquidazione
delle prestazioni svolte dai rilevatori sono in netto contrasto con
la normativa vigente in materia.
Che
la determina di nomina dei rilevatori selezionati non conteneva alcun
riferimento alla tassazione relativa all’IRAP e che quindi ai
soggetti che sono stati chiamati a svolgere le funzioni di rilevatore
non è stata preventivamente comunicata l’applicazione di tale
imposta.
Che
il presupposto per l’applicabilità
dell’IRAP è l’esercizio
abituale e continuativo di lavoro autonomo svolto nel tempo.
Che
l’attività svolta dai rilevatori è occasionale, senza soluzione
di continuità e senza possibilità di ripetitività.
Ritenuto:
Che
l’applicazione dell’IRAP a carico dei Rilevatori del 6°
Censimento dell’Agricoltura non è a nostro avviso corretta ed è
in contrasto con la normativa vigente.
Che
tale procedura potrebbe esporre l’Ente a pesante contenzioso con
grave danno erariale e d'immagine oltre che penalizzare 16 nostri
concittadini che hanno svolto il loro lavoro adempiendo agli obblighi
previsti dal contratto.
Che
ogni atto amministrativo deve essere
supportato da riferimenti normativi nel pieno rispetto delle leggi
che regolano la materia in essere e non a seconda “
la necessità” dell’Ente
.
Che
nel rispetto delle norme in materia
gli altri comuni non hanno assoggettato all’IRAP i compensi
liquidati .
Chiedono
:
Per
le considerazioni in precedenza espresse, la revoca in autotutela
della Determina Dirigenziale N° 450 del 7/10/2011 e l’adozione
dei provvedimenti consequenziali .
I
Consiglieri Comunali del Centrosinistra
Rocco
Argentiero Tommaso Argentiero Donato Gianfreda Nicola
Trinchera
Compensi ISTAT - Parere ARAN
RispondiElimina499-17H1. Le somme accreditate dall’Istat per il censimento della popolazione sono al lordo o al netto degli oneri riflessi ?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Circolare n. 19 del 24/4/2002 “Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001” (G.U. n. 124 del 13/6/2002) afferma (Avvertenze specifiche di comparto, pag. 127): “Con l’occasione si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell’alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all’art. 18 della L. 109/1994, che destina ad incentivazione del personale un importo …….. . Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l’incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell’evasione dell’ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell’ISTAT”. Tale è sempre stata anche la nostra posizione sull’argomento.