GIOVEDI' 25 LUGLIO 2013
Interrogazione
Oggetto: Richiesta di revoca
delle Determine nn. 461 e 463 “
Affidamento incarichi di
progettazione ad
architetti esterni all’ente comunale.
Premesso che:
-
con Delibera n. 132, del 18.06.2013, la Giunta Comunale di Ceglie
Messapica decideva di partecipare ai bandi pubblici -PSL GAL Alto Salento-
nell’ambito dello sviluppo rurale approvato dalla Regione Puglia per il
periodo 2007-2013 , relativamente all’Asse III “ Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale” Misura 313 “Incentivazione di
attività turistiche” Azione 1 – Creazione di itinerari naturalistici,
enogastronomici(strade del gusto e delle tradizioni ,della transumanza, di
turismo equestre, ippovie, ciclo turismo) ed Azione 3 – Realizzazione di
sentieristica e di cartellonistica
compatibile con l’ambiente naturale che permetta l’accesso alle aree naturali e
alle piccole strutture ricettive;
-
per l’Azione 3 la Giunta Comunale fissava quali
obiettivi:
a)
la realizzazione di sentiristica compatibile con
l’ambiente naturale che permetta l’accesso all’area naturale denominata Foggia
Vetere,
b)
realizzazione di cartellonistica, come la segnaletica
stradale a basso impatto ambientale, funzionale al raggiungimento del sito di
interesse turistico Foggia Vetere.
-
per l’Azione 1 la Giunta Comunale fissava quali
obiettivi:
a)
studi ed individuazione di itinerario turistico da
Foggia Vetere al Castello Ducale;
b)
realizzazione di azioni di pubblicità e informazione
sull’itinerario;
c)
ristrutturazione, ammodernamento ed acquisto di
attrezzature necessarie all’allestimento di punti di esposizione e vendita dei
prodotti commerciali lungo l’itinerario prescelto.
-
con Determina
461 del 12. 07.2013 il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ing.
Maurantonio,
in riferimento all’Azione 3 della Misura 313, richiamando il parere del
Consiglio di Stato n. 382 /97 “ omissis… i progetti di intervento sui beni
vincolati devono essere sempre sottoscritti da un architetto…..” richiamando
l’art. 90 comma 6 del DLgs 163 /2013 “
omissis….. in caso di carenza di organico, ovvero di difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei
lavori…”, evidenziando la carenza nell’organico dell’Ente di
Architetti, riteneva necessario affidare all’arch. M. Antonella Maggiore,
professionista esterno, iscritto nell’apposito Albo Comunale dei Professionisti, l’incarico di
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori, stabilendo di impegnare la somma di 5914,26 euro dal
capitolo “Realizzazione opere di urbanizzazione”;
-
con Determina n. 463 del 12,07.2013, il Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici, Ing.
Maurantonio,
in riferimento all’Azione 1 della Misura n.313, con le stesse motivazioni della
Determina n. 461, con la sola differenza che questa volta il professionista non
è iscritto all’Albo Comunale dei Professionisti, affidava l’incarico della
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
all’arch. Mario Cucinella, stabilendo di impegnare la somma di 7502.00 sempre
dal capitolo delle opere di urbanizzazione.
Considerato che :
-
i bandi per la Misura 313 Azioni 1 e 3 furono pubblicato sul sito del Gal Alto Salento il
25.05.2013 e la scadenza per la
presentazione dei progetti è il 25.07
2013;
-
la Giunta Comunale
di Ceglie Messapica, in data 18.06.2013, dopo 25 giorni dalla
pubblicazione, deliberava il proprio
atto d’indirizzo per partecipare ai bandi;
-
il responsabile dell’area affidava l’incarico per la
progettazione ai professionisti esterni
il 12.07.2013, dieci giorni prima della data della scadenza dei bandi;
-
l’arch. Antonella Maggiore è iscritta all’Albo Comunale
dei Professionisti al gruppo 20 “ Certificazione energetica degli edifici” ma
non al gruppo 2 “ opere di edilizia architettonica sui beni sottoposti a
tutela”;
-
l’arch. Mario Cucinella, stimato e apprezzato professionista di grande spessore, non è iscritto all’Albo
Comunale dei Professionisti;
-
il parere del Consiglio
di Stato, citato nelle Determine nn. 461 e 462,
fa riferimento art. 52 del R.D. del 1925 per le opere di edilizia civile che presentano
rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla L. 20/6/1909, n.364, per l’antichità e le belle arti. Queste
opere sono di spettanza specifica della
professione di architetto. Cosa diversa rispetto alla realizzazione, come nel
nostro caso, di sentieristica , cartellonistica, informazioni sull’itinerario
turistico. Inoltre, nei progetti in questione, non risultano individuati
locali, sottoposti a vincoli, da ristrutturare e destinare a punto vendita ed esposizione di
prodotti locali;
-
il ritardo per
la realizzazione dei progetti è attribuibile, in maniera esclusiva, alla lenta azione
amministrativa del Comune, pertanto non può essere questo il motivo che giustifica il ricorso, che rimane sempre un
fatto eccezionale, all’affidamento di incarico
esterno;
-
sono in corso
delle verifiche da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica in
merito al ricorso ad altre
collaborazioni esterne, peraltro in maniera reiterata e continuativa ed
in assenza di adeguata motivazione e in assenza di previa verifica di analoghe
professionalità interne al Comune di Ceglie Messapica.
Ritenuto che:
-
la realizzazione dei progetti della Misura n. 313
Azioni 1 e 3 non sono di spettanza
esclusiva degli architetti, pertanto il Comune di Ceglie, con i suoi ingegneri,
ha le professionalità per la loro
realizzazione;
-
non c’è corrispondenza sulla individuazione dei due
professionisti e l’iscrizione all’Albo Comunale delle Professioni.
Tutto ciò
premesso, considerato e ritenuto,
si chiede:
-
la revoca in autotutela delle Determine nn. 461 e 463
del 12.072013;
-
una relazione dettagliata da parte del Funzionario dell’Area Lavori Pubblici sui
motivi che hanno determinato il ritardo per la realizzazione degli atti
amministrativi in esecuzione alla Delibera di Giunta n.132 del 18.06.2013.
Ceglie
Messapica 23.07.2013
Tommaso Argentiero
Consigliere Comunale Ceglie Messapica
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