Domenica 8 marzo 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
OGGETTO: Misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del
virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare l’articolo 3;
VISTO il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”,
all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in
entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché
all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo
che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o
situazioni di emergenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;
VISTO
che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della
“fuga” da parte di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in
vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e
delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”;
CONSIDERATO che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti
dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l’ingresso
incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del virus,
con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio della Regione Puglia;
CONSIDERATO che è necessario
assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul
territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi
dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità
emana la seguente
ORDINANZA
ORDINANZA
Tutti gli individui
che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del
7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla
presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per
legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, 8 marzo 2020
Il Presidente
Michele Emiliano
Michele Emiliano
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