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L'anno Dantesco a Ceglie Messapica

 Giovedì 9 settembre 2021

A cura dell'Avv. Augusto Conte

 I PROCESSI A ALIGHIERI DURANTE (detto DANTE) (Firenze, tra il 22.5 e il 21.6.1265-Ravenna, notte tra il 13 e il 14.9.1321), E AI FIGLI ALIGHIERI GIOVANNI, PIETRO, JACOPO E ANTONIA E LE SENTENZE DI CONDANNA DEL 27.1.1302 E DEL 10.3.1302, DEL 15.10.1315 E DEL 6.11.1315, AI SENSI DEGLI ARTT. 568, 629, 630, COMMA 1, LETT. C), 632 CODICE DI PROCEDURA PENALE SARANNO OGGETTO DI REVISIONE.

 

 Il POETA e le Sue opere sono stati universalmente studiati da letterati, filosofi, religiosi e molto meno da GIURISTI, anche se dalle sentenze si possono trarre significati su vita e opere; paradossalmente senza le condanne probabilmente non si sarebbero avute la Commedia, il De Monarchia e altro e Dante sarebbe rimasto uno dei Poeti “Fedeli d’Amore” come Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia. 
 Nel primo processo ad ALIGHIERI DANTE e altri tre, Messer Palmieri degli Altoviti, Lippo Becchi, Orlanduccio Orlando le imputazioni contestate agli imputati riguardavano reati di baratteria, illeciti lucri, inique estorsioni di denaro, speculazioni edilizie, ricezione o promesse di denaro o altre utilità per orientare la elezione di Priori e Gonfaloneri e, in particolare di aver commesso, nelle qualità di membri del Consiglio del Popolo, dei Savi, dei Priori, del Consiglio dei Cento, nel corso dell'esercizio del pubblico ufficio fatti illeciti falsificando o facendo falsificare libri contabili di commercianti (baractarias, lucra illecita, iniqua extortiones in pecunia vel in rebus). Altre contestazioni riguardavano l'avere sostenuto spese contro il Pontefice e contro Carlo di Valois, per impedirne l'intervento pacificatorio in Firenze; avere influito sulle elezioni in Pistoia per far eleggere partigiani contrari ai Guelfi Neri in modo da distaccare Pistoia da Firenze. 
 Con la sentenza penale del 27.1.1302, pronunciata da Messer Cante dei Gabrielli da Gubbio Podestà di Firenze, gli imputati furono condannati alla restituzione di libbre 5.000 fiorini, di quanto illegalmente percepito ed estorto, nel termine di tre giorni, pena la confisca di tutti i beni e la perdita dell'accesso ai pubblici uffici. 
 I fatti addebitati non risultano accertati e stabiliti nelle forme di legge, avendo la sentenza fatto riferimento a "fama pubblica referente" e sulla presunzione di responsabilità derivante dalla contumacia, illegalmente dichiarata perché il termine di regolamento prevedeva per l'adempimento quaranta giorni e comunque perché Dante era in missione diplomatica a Roma per conto del Comune di Firenze presso Bonifacio VIII. 
 Con la sentenza 10.3.1302, non avendo ottemperato alla decisione, Dante, i tre coimputati e altre 11 imputati in procedimenti connessi e riuniti, non essendo comparsi all'annuncio del banditore, vennero condannati dallo stesso Podestà alla condanna a morte sul rogo (igne comburatur sic quod moriatur). 
 Le successive sentenze di condanna per Dante e per i figli Giovanni, Pietro, Jacopo, e Antonia furono pronunciate per avere complottato durante l'esilio, come ghibellini e ribelli contro Firenze perché fosse conquistata da Enrico VII; con la sentenza 15.10.1315 gli imputati furono condannati in contumacia dal Tribunale sedente nel Palladio del Comune di Firenze, presieduto da Raynerio di Zaccaria da Urbeveteri (Orvieto), a morte mediante decapitazione (forum caput a spatulis amputetur ita quod penitus moriantur), alla confisca e alla distruzione dei beni. Con la Sentenza 6.11.1215, i condannati furono definitivamente banditi da Firenze. 
 Il processo di revisione ha la finalità di contribuire alla riformulazione storiografica degli eventi connessi ai fatti che portarono alla pronuncia delle sentenze, non solo per verificare la legittimità delle decisioni nella forma e nella sostanza, anche in riferimento alla mancanza di prove e al fondamento della condanna sulla voce pubblica, ma per ristabilire il ruolo "politico" di Dante e le sue scelte politiche ed economiche, non avendo auspicato la perdita della autonomia del Comune di Firenze, al quale, secondo il suo convincimento, l'Impero di Enrico VII avrebbe riportato pace, escludendo il potere temporale dei Papi, ai quali spettava solo quello spirituale, senza egemonia o subordinazione dell'una "spada" all'altra e, per Firenze, avendo aspirato a porre fine al conflitto tra Guelfi e Ghibellini, e in particolare tra Guelfi Neri, fautori di una politica conservatrice e aristocratica, facenti capo a Corso Donati, e Guelfi Bianchi, fautori di una politica popolare che facevano riferimento a Vieri dè Cerchi.

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