MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: Richiesta revoca della Delibera
della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013,
allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per
attività di indirizzo e controllo attuazione programma”.
Il sottoscritto Nicola Ciracì in qualità
di consigliere comunale del Comune di Ceglie Messapica, pone all’attenzione
delle SS.VV. la Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n.
207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di
Staff del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma”
manifestamente illegittima e causa di danno erariale.
Si evidenza che il consigliere Tommaso
Argentiero ha già formalmente richiesto al Sindaco e al Segretario Generale la
revoca della stessa Delibera perché nulla dal punto di vista amministrativo, senza
aver soddisfazione.
La citata delibera in maniera totalmente
illegittima prevede che le due nomine previste 1) Capo di Gabinetto / Ufficio
di Staff del Sindaco con funzioni anche di addetto stampa; 2) esperto per supporto
alla progettazione in materia di politica comunitaria e finanziamenti regionali
e nazionali, vengano assunte con decreto del Sindaco sentita la Giunta Comunale
senza alcuna valutazione e quindi in maniera evidente contra legem.
Si evidenzia che vi è un principio
basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla
giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato
all’ente locale, deve assolvere ai compiti istituzionali avvalendosi delle
proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto.
Detto principio costituisce, per jus
receptum, il corollario del canone costituzionale di buona amministrazione
(art. 97 Cost.) che impone alla pubblica amministrazione di uniformare i propri
comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità.
Tuttavia, la possibilità di far ricorso a
personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle condizioni in
cui la legge lo preveda.
Dalla lettura sistematica delle
disposizioni che disciplinano il ricorso alle risorse esterne, e quindi dall’esegesi
dell’art. 7 del d.lgs. 1993, n. 29, dell’ art. 110, comma 1, 2, e 6 del dlg.
267/2000 (con esclusivo riferimento ai comuni ed alla province), dell’art. 1,
co. 11 e co. 116 della legge n. 311/2004, dell’art. 32 del d.l. 223/2006 e
successivamente dell’art. 3, comma 76, della l. 244 del 2007, è dato cogliere
un principio normativo di fondo che regola tutta la materia e cioè il conferimento
di incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi previste, è consentito
solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia possibile
reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare
complessità od urgenza.
In altri termini lo stesso legislatore
subordina l’utilità dell’esternalizzazione a ferrei limiti legali, solo in
presenza dei quali si giustifica l’esborso di denaro.
Ne consegue che tutti gli eventuali
emolumenti erogati costituiranno un danno all’erario del Comune di Ceglie
Messapica a prescindere dall’attività concretamente svolta da questi, poiché in
ogni caso non può considerarsi utile atteso che avrebbe potuto, per come sopra
evidenziato, essere svolta da soggetti interni all’amministrazione stessa.
La Corte dei Conti ha sentenziato che
[sentenza 10.5.2013 n. 159] “L’evento dannoso per cui è causa (illegittimo
incarico professionale all'esterno dell'ente) è stato determinato non solo
dalla condotta colposa degli odierni convenuti ma anche dal comportamento di
soggetti che sono rimasti estranei al presente giudizio ed in particolare dal
Segretario Generale Comunale che ha reso parere favorevole di legittimità sulla
deliberazione della giunta municipale con la quale è stato
deciso il conferimento dell’incarico per
cui è causa.
Conseguentemente, in ragione dell'art. 53,
comma 3, l. n. 142 del 1990, di tale parere deve rispondere, a prescindere
dalla natura obbligatoria o facoltativa.”
Risulta evidente dalla dotazione organica
del nostro comune che varie figure professionali hanno la specifica
professionalità e competenza in merito “alla progettazione in materia di
politica comunitaria e finanziamenti regionali e nazionali” e peraltro lo
stesso art. 42 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Ceglie Messapica prevede che “detti uffici possono essere costituiti da“
innanzi tutto “dipendenti interni”.
Il Comune di Ceglie Messapica ha al suo
interno almeno 4 figure apicali con categoria D, che hanno retto come
responsabili di posizione organizzative, per lungo periodo settori specifici
che prevedevano attività nell’ambito di progettazione di politiche comunitarie
e di finanziamenti in ambito regionale e nazionale, quali l’ing. Giovanni
Chiatti, l’ing. Pasquale Suma, il dott. Giuseppe Amico, la dott.ssa Emilia
Epifani.
Risulta grave e omissivo che all’interno
dell’atto deliberativo non si è in alcun modo specificato la mancanza di
professionalità all’interno dell’Ente dove anzi vi è abbondanza di personale
della propria struttura organizzativa che potrebbe essere preposta.
Duole constatare che il Segretario
Generale Comunale dott. Domenico Ruggiero, peraltro supplente e non
assegnatario, che è un tecnico del diritto e svolge una specifica funzione di
garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente
locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa, non
avrebbe dovuto rilasciare il parere favorevole proprio in considerazione della
palese violazione dei parametri normativi.
Si evidenzia che la Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha condannato “il Presidente
della Provincia di Palermo al risarcimento del danno erariale subito dall'ente,
nella misura corrispondente alle retribuzioni erogate a soggetti esterni
all'amministrazione assunti –a tempo determinato- per le funzioni di diretta
collaborazione del vertice politico.
Il danno patrimoniale è ravvisato nell'
illegittimità degli atti adottati in violazione della normativa vigente ed in
contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa; evidenzia i limiti che la giurisprudenza ha individuato in
materia di assunzione/utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione che si desumono, in primo luogo, dal principio secondo il quale
le pubbliche amministrazioni devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali
avvalendosi del proprio personale; la conferma risiede anche nell'art. 7, comma
6, d.lgs. 165/2001 che legittima gli incarichi individuali ad esperti di
provata competenza solo per esigenze cui gli enti non possono far fronte con il
personale in servizio, per giustificati motivi e per una effettiva utilità;
sottolinea che occorre collocare la
facoltà in contesto (affinché sia corretta e legittima) "... nel solco dell'orientamento
giurisprudenziale tracciato dalla Corte di cassazione in relazione ai principi
di legalità, di economicità ed efficacia - affermati dal primo comma dell'art.
1 della legge 07/08/1990, n. 241, e strettamente collegati con il fondamentale
principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione";
pertanto, "il potere discrezionale di ricorrere a professionalità esterne da
abidire ad uffici di staff e di diretta collaborazione, anche con esperti o
consulenti, del vertice politico non può ritenersi svincolato dal rispetto dei
principi enunciati dal citato primo comma dell'art. 1 della legge n. 241/1990".
L'inosservanza della normativa e dei
sopracitati principi generali è riscontrata dalla Corte in relazione al fatto
che gli incarichi esterni conferiti: - non erano stati preceduti dalla
preventiva verifica dell'insussistenza di professionalità interne da adibire ai
compiti richiesti, così come mancanti anche della sola indicazione delle ragioni
di preferenza delle professionalità esterne rispetto al personale in servizio.
Risulta improvvido che la delibera in
questione è peraltro priva di un parere del collegio dei Revisori dei Conti,
dei quali si chiede immediato intervento, al fine di evitare danni erariali.
Si chiede, altresì, un immediato
intervento delle vostre autorevoli Eccellenze affinché si impedisca il sorgere
di danno erariale che mi costringerebbe a intraprendere azioni presso le
Procure competenti.
f.to
Dott. Nicola Ciracì
Consigliere Comunale del Comune di Ceglie
Messapica
Corso Garibaldi, 52 - 72013 Ceglie
Messapica (BR)
nn sisa più che più che pesci pigliare.Questo nn va, quest'altro neanche, e nn doveva essere fatto così.Quello che nn va siete voi che avete cercato in ogni modo di far cadere il NOSTRO SINDACO, ma nn ci siete riusciti.Ora arrampicatevi pure su gli specchi.I POLITICI NN CI SERVONO MA CI SERVONO GLI AMMINISTRATORI.FORZA SINDACO CAROLI.
RispondiEliminaci sono delle norme per amministrare nel caso in cui non ne sei al corrente!
Eliminasi amministra così, con le regole!
la capacità di Ciracì è talmente evidente e palese che siete piccoli piccoli in confronto a lui!
penso che se il sig.Ciracì fosse ancora presidente del consiglio comunale non credo avrebbe trovato opposizioni nella delibera del sindaco, suo ex amico.. tutta la questione comunque credo che sia una stupidaggine per sfruttare i NOSTRI soldi pubblici..
RispondiElimina... guarda che quando è stato Ciracì Presidente del Cosnsiglio, atti illegali di questo tipo non ce ne sono stati! E poi su questi atti è il Segretario Generale e i responsabili tecnici devono intervenire, non il Presidente del Consiglio, ignorante e capra che non sei altro
Eliminavai nicola finalmente un politico con la P maiuscola, fagli sentire il fiato sul collo a questi improvvisati!!!!
RispondiEliminama per favore!
RispondiEliminaha fatto in questi anni sempre il contrario di cio che ha scritto, e non si sa se poi lo ha scritto davvero lui.
predica bene e razzola male, sempre
anonimo cegliese
Grande sindaco il paese econ te sappi lo
RispondiEliminail paese è con te sindaco!, con tutte le tasse che ci hai messo è con te!, ma smettila e parla per te io non sono per questi incompetenti che si nascondono dietro a 5 giorni di cegliestate con i nostri soldi, non piu' di 5 giorni, il resto buio totale e tasse vedrete che sorprese a dicembre!
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