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Sentenza nel processo ideato e drammatizzato dall'Avv. Augusto Conte

Sabato 2 settembre 2023
L'altra sera giovedì 31 agosto 2023, a partire dalle ore 18.00, presso il museo MAAC di Ceglie Messapica, a cura dell'Unitre, si è tenuto il processo di revisione della sentenza di condanna di Galileo Galilei. L'iniziativa culturale è stata ideata e drammatizzata dall'Avvocato Augusto Conte.
Dalle parole dell'Avvocato Augusto Conte:
"Grazie a tutti gli intervenuti anche a nome degli “interpreti”; dai commenti desumo che ho raggiunto la spirito e l’anima del processo da me ideato e drammatizzato, come processo “vero”, grazie all’impegno magistrale di tutti, da me invitati a rivestire i ruoli e scelti per le specifiche competenze.
Ho assunto l’iniziativa della registrazione che mi sarà consegnata a breve.
Per gli interessati comunico che gli altri processi da me realizzati sono accessibili su YouTube:
Processo Cotturelli, per la Settimana del Brigante a Villa Castelli.
Processo Ciaia, per il Comune di Fasano e l’Associazione Avvocati Fasano e Cisternino.
Processo Dante Alighieri.
Processo di Verona, quesì ultimi due, per UNITRE e per l’Assessorato alla Cultura di Ceglie Messapica.
Ringrazio gli Enti e le Associazioni che da otto anni hanno dimostrato interesse accogliendo le mie proposte di (ri)trattare processi che hanno lasciato significati storici e giuridici nel nostro Paese."
 

Dopo due ore di dibattimento, guidato dal Presidente Avv. Massimo Renna, assistito dalla verbalizzante Avv. Stefanis Bello e all’esito della discussione improntata alle argomentazioni storiche, teologiche e giuridiche pronunciate dal P.G. Dott. Salvatore Cosentino e dal difensore Avv. Augusto Conte, sulla scorta delle relazioni dei rispettivi consulenti tecnici, la giornalista Dott.ssa Agata Scarafilo e il Dirigente scolastico Dott. Francesco Dell’Atti, sulle diverse strategie ricorrenti nel processo Galilei, destrutturato e ristrutturato dalle egemonie esterne al giudizio e dopo mezz’ora di Camera di Consiglio, il Presidente della Giuria Avv. Carlo Panzuti ha pronunciato la decisione

 CORTE DESIGNATA AL PROCESSO DI REVISIONE
 
In nome del Popolo Italiano
La Corte in intestazione, nella composizione data e riportata nelle persone delle signore e dei signori
Carlo Panzuti Presidente
Imma Caricasulo Componente
Donato Carluccio
Franco Pio Dicembre
Angelo Picoco
Elio Romano
Enrico Quattrocchi 
Giuseppe Surace
Adele Tanzarella
chiamata a decidere sulla richiesta di revisione del giudicato della sentenza emessa in data 22 giugno 1633 in Roma dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio a carico di Galileo Galilei, matematico, nato a Pisa il 16 febbraio 1564 e deceduto ad Arcetri l’8 gennaio 1642, emana la seguente 
 
• vista la costituzione delle parti;
 
Sentenza
 
• vista l’istruttoria esperita e il fascicolo del processo soggetto a revisione;
• sentita la discussione dei difensori delle parti;
• previa ammissione della richiesta di revisione, così come presentata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ceglie Messapica e per le finalità allegate, sussistendo gli elementi di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p.;
considerando in fatto e diritto:
1) i consultori, incaricati dal tribunale il 19 febbraio 1616 di valutare se Galilei Galileo avesse effettivamente sostenuto il copernicanesimo e se esso potesse essere permesso o dovesse invece essere condannato nelle due proposizioni “che il sole sia immobile” e “che la terra si muova”, risposero qualificando la prima <<assurda in filosofia e formalmente eretica>> e la seconda <<erronea nelle fede>>.
2) Ricevuto il responso dei consultori, Papa Paolo V provvide incaricando il cardinale Bellarmino di (a) ammonire Galilei Galileo a non sostenere più l’astronomia copernicana come verità ma “ex suppositione” (si veda a tal proposito la copiosa documentazione da cui emerge tale specifico aspetto ed effetto del provvedimento papale) e (b) pubblicare la condanna dottrinale del 25 febbraio 1616 attraverso un decreto della Congregazione dell’Indice relativo ai libri “De revolutionibus orbium coelesticum” di Copernico, “In Job commentaria” di Diego de Zuniga e “La lettera del reverendo Padre maestro Antonio Foscarini sulla mobilità della terra e stabilità del sole”.
3) Nei decreta del Sant’Uffizio (registro in cui sono riassunte le materie discusse e le decisioni prese) il giorno 3 marzo 1616 è riportata la relazione del cardinale Bellarmino, da cui risulta che egli ammonì Galilei Galileo ad abbandonare l’opinione copernicana, ottenendo la sua sottomissione, e riferì sul decreto della Congregazione dell’Indice di proibizione di padre Foscarini e di sospensione con espurgazione dei libri di Copernico e de Zuniga, senza cenno alcuno a un precetto giudiziario adottato dal commissario Seghizzi del Sant’Uffizio.
4) In data 5 marzo 1616 fu pubblicato il decreto della Congregazione dell’Indice di proibizione e sospensione dei libri sopra richiamati al precedente “considerando 3”.
5) Solo nel fascicolo del processo è presente un succinto verbale datato 26 febbraio 1616 in cui si dà conto dell’ammonizione di abbandonare il copernicanesimo proferita dal cardinale Bellarmino a Galilei Galileo senza cenno alla sua sottomissione e accettazione, seguita subito da un formale precetto giudiziario impartito dal commissario Seghizzi, avanti a notaio e due testimoni (entrambi non indicati), di non sostenere in nessuna forma e in alcun modo – quovis modo – l’astronomia copenicana sotto pena, in difetto, di inquisizione. Il verbale non risulta sottoscritto dal notaio, da Seghizzi (solo dichiarato autore del precetto) e dai testimoni.
6) L’imputazione a carico di Galilei Galileo, che trova poi riscontro nella decisione oggetto dell’odierna revisione, è di avere commesso eresia per avere in sostanza tenuto, sostenuto e difeso la teoria copernicana, che invece era stata dichiarata e definita contraria alla sacra scrittura, vale a dire eretica.
7) Ebbene, dalle risultanze processuali emerge che il parere reso dai consultori (si veda il precedente “considerando 1”) e richiesto da Papa Paolo V, di eresia della tesi copernicana, non fu accolto e trasfuso in un provvedimento di eresia della Congregazione del Sant’Uffizio, a ciò deputata, o dallo stesso pontefice, mentre la dichiarazione che l’astronomia copernicana era “falsa dottrina pitagorica del tutto contraria alla sacra e divina scrittura” è contenuta solo nel decreto 3 marzo 1616 della Congregazione dell’Indice, il quale è funzionale alla sospensione con espurgazione del “De revolutionibus orbium coelesticum” di Copernico e non ha valore di definizione dottrinale, funzione attribuita in via esclusiva al Sant’Uffizio.
Né, del resto, la Congregazione dell’Indice è competente in materia di eresia, come definito e deciso da papa Clemente VIII il 29 gennaio 1600: << pieno e ampio potere non solo sui libri stampati e da stampare, sospendere, proibire e correggere, permettere e concedere, ma anche sugli autori di tali libri e su coloro che li stampano, li leggono o in qualsiasi modo e misura sono coinvolti nella materia dei libri proibiti, purchè non si intromettano in alcun modo in causa d’eresia e, quando ciò accada, la trasmettano subito al Sant’Ufficio dell’inquisizione romana ed universale che è l’unico ad avere competenza in tale materia >> (traduzione dal latino dell’epoca).
Dal punto di vista teologico e istituzionale il decreto 3 marzo 1616 dell’Indice non costituisce una condanna dottrinale dell’eliocentrismo, ma semplicemente un provvedimento contro i libri che sostenevano la sua concordanza con la sacra scrittura.
8) Dal punto di vista istituzionale la riprova di quanto esposto al precedente “considerando 7” è la distinzione dell’epoca tra libri eretici, a cui è riservata la completa proibizione con la nota “omnino prohibitus”, e libri non eretici, a cui è riservata la sospensione della pubblicazione e della diffusione con espurgazione con la nota “donec expurgetur” o anche “donec corrigatur”.
Dal punto di vista fattuale l’espurgazione del libro di Copernico fu affidata dall’Indice al cardinale Bonifacio Caetani, che a sua volta diede l’incarico operativo al consultore dell’Indice Francesco Ingoli. Furono predisposte poche correzioni al libro e approvate dall’Indice, dopo il consenso degli astronomi gesuiti; quindi nel 1620 Maddaleno Capiferro le pubblicò in un decreto dell’Indice stampato con il titolo di “Monitum ad Nicolam Copernici lectorem eiusque emendatio”, che determinò l’espurgazione di circa il 10% del “De revolutionibus orbium coelestium”.
Nell’introduzione del decreto dell’Indice si sottolinea che, benchè il libro di Copernico sia stato messo all’indice, << ciononostante poiché in questo libro sono contenute molte cose assai utili alla cosa pubblica, con unanime consenso i padri della sacra congregazione dell’Indice giunsero alla risoluzione di permettere le opere di Copernico finora apparse a stampa, dopo aver corretto quei luoghi nei quali di discorre del luogo e del moto non in via ipotetica ma assertiva >>.
9) In disparte il fatto storico, che trova conferma negli atti del processo, che non vi è certezza sull’esistenza del c.d. “precetto giudiziario Seghizzi” (esiste solo un verbale che lo richiama, non sottoscritto da alcuno, il quale è in aperto contrasto con i decreta del Sant’Ufficio del 3 marzo 1616 riportante la relazione del cardinale Bellarmino, il quale riferisce di avere ammonito Galileo e che egli si sottomise, rendendo dunque inutile il precetto, senza che si facci cenno all’esistenza del citato precetto), in ogni caso tale atto è ininfluente rispetto all’accusa di eresia, perché riguarderebbe la trattazione della tesi copernicana “quovis modo” che però non è stata dichiarata eretica.
10) Orbene, la teoria che “che il sole sia immobile e che la terra si muova”, sia che la si voglia attribuire esclusivamente a Copernico, sia che si voglia considerare che Galileo l’abbia trattata anche come propria nel “Dialogo dei massimi sistemi”, non è stata colpita da condanna di eresia e come tale non può dunque essere considerata, vale a dire eretica.
Diretta conseguenza di tale premessa fattuale e logico-giuridica è che Galilei Galileo non può avere commesso “veemente eresia” per carenza dell’oggetto su cui si vorrebbe basare l’accusa.
L’imputato va, dunque, mandato assolto con la formula più ampia e liberatoria, così restituendogli la dignità di uomo di scienza e della chiesa, come sempre ha manifestato di volere appartenere. La fama di scienziato, invero, non ha temuto contrazioni né limitazioni di sorte, tanto è stata acclamata e considerata universale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla revisione del giudicato della sentenza emessa in data 22 giugno 1633 in Roma dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio a carico di Galileo Galilei, matematico, nato a Pisa il 16 febbraio 1564 e deceduto ad Arcetri l’8 gennaio 1642, così provvede:
1) in accoglimento della richiesta di revisione, assolve Galilei Galileo dalle accuse e imputazioni a lui ascritte perchè il fatto non costituisce reato;
2) autorizza la pubblicazione della decisione con i mezzi telematici più idonei e nei luoghi più adatti e la sua diffusione su tutti gli organi di informazione. 
 
Così deciso nella camera di consiglio del 31 agosto 2023 in Ceglie Messapica. Si procede al deposito e alla pubblicazione della decisione in pari data.
Carlo Panzuti Presidente estensore
Imma Caricasulo Componente
Donato Carluccio 
Franco Pio Dicembre
Angelo Picoco
Elio Romano
Enrico Quattrocchi
Giuseppe Surace
Adele Tanzarella

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