MARTEDI' 3 DICEMBRE 2013
INFORMATIVA
Oggetto: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali- Comune di Ceglie Messapica
Premesso che:
- con Determina n. 125 del 22.02 .2012 l’Area Programmazione Economica e Affari Istituzionali del Comune di Ceglie Messapica emetteva bando di gara per l’affidamento, per un periodo massimo di un anno, con possibilità di rinnovo, del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali”;
- con Determina n. 584 del 20.09.2012 si approvavano i verbali della procedura aperta in data 24.09.2012 (errore nella Determina: la data giusta è 24.04.2012) e si affidava il servizio alla società “Lavorint S.p.A.”. con sede legale a Milano,inoltre, si dava atto che l’importo presuntivo dell’appalto era di euro 90.000,00 per il periodo di un anno dalla data della pubblicazione dello stesso atto (20.09.2012), con possibilità di rinnovo;
-con Determina n. 732 del 20.11.2013 il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria Ufficio Risorse Umane affidava alla società Lavorint s.r.l. la fornitura di dieci unità lavorative, così come indicate nella premessa della Determina. Nella premessa citata in realtà le unità lavorative risultavano essere 12 e non10, per un totale di 296 ore settimanali.
Nella determina si dava atto che i contratti avrebbero avuto decorrenza dal 11.11.2013 con scadenza il 31.12.2013, stranamente la data della decorrenza dei contratti risultava essere precedente, di nove giorni, alla Determina di richiesta e affidamento del servizio delle unità lavorative.
Il preventivo di spesa di euro 38.500,00, poi realmente impegnato, faceva riferimento, per un calcolo non meglio specificato, al costo della fornitura di due unità lavorative che chiaramente non erano sufficienti a giustificare una copertura settimanale di 296 ore.
Nella premessa della Determina n.732 si indicava che la decorrenza dei contratti per due unità lavorative era il 01.11.2013 (venti giorni prima della richiesta).
Una unità lavorativa richiesta era di Categoria A non prevista nel bando di gara;
- con Determina 736 del 20.11.2013, il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di Ceglie Messapica affidava alla società Lavorint s.r.l. di Milano la fornitura interinale di 13 unità lavorative, con decorrenza 25.11.2013 e scadenza il 31.12.2013, così come indicato nella premessa dell’atto e corrispondenti a 162 ore di lavoro settimanale.
Il preventivo di riferimento riguardava sempre il costo di due unità lavorative che in questo caso diventavano 18000,00 euro e comunque sempre insufficiente a giustificare una copertura lavorativa settimanale di 162 ore.
Tra le unità lavorative, richieste con la Determina n 736, quattro erano di Categoria A non prevista nel bando di gara.
- dopo una attenta verifica è risultato che la gara“Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali” affidata dal Comune di Ceglie, in data 20.09.2112, alla società Lavorit S.r.l. era scaduta il 20.09.2013 e non era stata mai prorogata;
- in data 28.11.2013, durante la seduta del Consiglio Comunale, lo scrivente presentava una interrogazione verbale sulla questione qui esposta, e nonostante che gli atti evidenziati erano stati determinati pochi giorni prima, né il Funzionario né l’Amministrazione Comunale vollero avventurarsi in una risposta;
- il giorno successivo, 29.11.2013, come se fosse l’atto amministrativo più naturale di questo mondo, il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, con Determina n. 777, concedeva la proroga di un anno del “Servizio di somministrazione di lavoro interinale” alla società Lavorit S.r.l., per un importo complessivo di 90000,00 che “troverà” copertura sul capitolo 10960/15, senza indicare di quale anno e lasciando in bianco lo spazio del visto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Considerato che:
- risultano evidenti tantissimi elementi che determinano la nullità e l’inefficacia degli attiamministrativi evidenziati, poiché un atto amministrativo, per essere ritenuto tale, deve avere un minimo di giustificazione e coerenza normativa e amministrativa ed in questo caso diventa, a mio parere, un difficile labirinto amministrativo trovare come definire queste procedure: affidamento di servizi a gara scaduta; affidamento di servizi con decorrenza precedente all’atto di affidamento; differenza tra il numero di unità lavorative riportate nella premessa con quelle riportate nel dispositivo; riferimento a preventivi di spesa su un numero di unità insufficienti rispetto alle richieste reali; nessun riferimento al rapporto prezzo a base di gara per le singole Categorie con il moltiplicatore unico di 1,025 con cui la società Lavorit si aggiudicò la gara nel 2012; richiesta di unità lavorative non presenti nel bando di gara; approvazione della proroga del servizio successiva alla decorrenza dei contratti, con un impegno di spesa che “troverà”copertura su un capitolo di un non specificato anno;
- il precedente impegno economico del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali” affidato alla società Lavorit S.r.l., faceva riferito al Bilancio 2012, ora non ci sono elementi per capire se l’impegno dei 90.000,00 euro, cui fa riferimento la Determina n 777/2013, riguarda il 2013 o il 2014; presumibilmente entrambi, ma nulla viene specificato;
- Il Collegio dei Revisori svolge una attività di collaborazione, di controllo e indirizzo politico amministrativo, la sua attività di collaborazione ha come destinatario l’organo consiliare dell’ente e non già l’organo esecutivo e l’organo gestionale, che sono invece soggetti al controllo da parte dell’organo di revisione;
- la funzione di vigilanza amministrativa del Collegio dei Revisori si esplica con l’accertamento della regolarità della gestione circa la correttezza dei singoli atti amministrativi, inoltre, l’organo di revisione assume un ruolo di “guida” in modo che l’ente possa essere orientato al raggiungimento degli obbiettivi che si prefigge, rispettando leggi e regolamenti;
- il Segretario Comunale è il garante della legalità e correttezza amministrativa e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell’ente;
- le procedure determinate dal Comune di Ceglie Messapica con le Determine n. 732,736 e 777, per il “Servizio di somministrazione di lavoro interinale” alla società Lavorit S.r.l., non garantiscono il regolare pagamento delle liquidazioni a presentazione delle specifiche fatture da parte della società che gestisce il servizio, mettendo in serie difficoltà i 25 lavoratori che dopo aver espletato regolarmente le funzioni loro assegnate, rischiano, per la negligenza e l’approssimazione dell’ente, di non avere il giusto riconoscimento economico.
Tutto ciò premesso e considerato,
si chiede,
alla luce di quanto evidenziato, di verificare eventuali responsabilità e indicare agli organi preposti l’eventuale possibile soluzione per garantire ai 25 lavoratori il giusto riconoscimento economico per il lavoro che andranno ad espletare.
Ceglie Messapica 02.12.2013
Tommaso Argentiero
Consigliere Comunale Ceglie Messapica” Noi con Federico”
Via Paolo della Croce 49
72013 Ceglie Messapica (BR)
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