Giovedì 20 agosto 2020
La Legge Costituzionale 12.10.2019, n. 240 ha introdotto modifiche agli artt. 56, 57 e 58 della Costituzione Italiana, nella parte più significativa riducendo il numero dei Deputati da seicentotrenta a quattrocento e il numero dei Senatori da trecentoquindici a duecento.
La carta fondamentale della Repubblica Italiana è una Costituzione “rigida” per la cui modifica o per le integrazioni è previsto un procedimento rigoroso, definito “aggravato”; a differenza dello Statuto Albertino (Costituzione ottriata) “concesso” ai “sudditi” da Carlo Alberto nel 1848 rimasto in vigore per cento anni fini al 1948, che aveva carattere “flessibile” potendo essere, come avvenne in molti casi, modificato da una legge ordinaria.
Le modifiche alla Costituzione sono disciplinate dagli artt. 138 e 139; l’art. 139 stabilisce, fermamente e solennemente, che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”; in tal modo fissa un limite sostanziale esplicito, essendo la forma repubblicana dello Stato una scelta della volontà e sovranità popolare, che la rendono immutabile.
Esistono, per elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, limiti sostanziali impliciti non essendo possibile alterare lo spirito della Costituzione che “riconosce” e garantisce ai cittadini i diritti inviolabili della persona con i connessi principi di uguaglianza, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Cost.) e, aggiungerei, di collocazione geografica: a quest’ultimo proposito ritengo che essendo la Costituzione documento legislativo “sacro” e condiviso, costituente nella “graduatoria” delle leggi la primaria fonte del diritto, non solo va rispettata perché lo impone l’art. 54 Cost. (“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”), ma deve essere conosciuta e una copia dovrebbe essere esposta nelle aule scolastiche, negli Uffici Pubblici e in tutti i luoghi di riunione pubblica accanto alla bandiera tricolore, altro simbolo dello Stato; perché la Costituzione costituisce il collante della solidarietà nazionale.
L’art. 138 disciplina due forme di legge di modifica della Costituzione: la legge di revisione con la quale vengono sostituite con nuove disposizioni quelle preesistenti; le altre leggi costituzionali che integrano quelle preesistenti; il procedimento, che pone limiti procedimentali, è lo stesso: le due Camere le devono approvare a maggioranza assoluta con deliberazioni successive a distanza di tre mesi; dopo tre mesi dalla pubblicazione ove ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali la legge costituzionale è sottoposta a referendum, a meno che la legge sia stata approvata dalla maggioranza qualificata di due terzi dei componenti delle Camere.
L’eventuale referendum che viene definito confermativo o costituzionale non necessita di quorum (quota minima di votanti).
L’ultimo referendum costituzionale si è tenuto il 4.12.2016, concluso con la mancata approvazione della richiesta proposta dalla maggioranza dell’epoca di radicale mutamento dell’Ordinamento Costituzionale della Repubblica, comprendente, tra l’altro, la fine del bicameralismo.
In quel caso era stata la stessa maggioranza parlamentare proponente a chiedere il referendum nonostante l’approvazione della revisione avesse ottenuto la maggioranza dei due terzi, anche in riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la incostituzionalità della legge elettorale con la quale era stato eletto il Parlamento che aveva votato le legge di revisione costituzionale.
Il referendum costituzionale, come il referendum abrogativo di leggi ordinarie, rappresenta una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla Repubblica democratica e attuazione del dovere di adempimento e partecipazione alla crescita dello Stato, e di solidarietà politica, economica e sociale riconosciuti insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Costituzione.
Per questo la dottrina costituzionale ritiene, anche con l’interpretazione della Corte Costituzionale più volte espressa, che della Costituzione non può essere fatto un uso politico e che i limiti procedimentali e sostanziali innanzi descritti sono posti a tutela del carattere fondamentale della Costituzione.
Un quinto dei Senatori, come previsto dall’art. 138, comma 2 della Costituzione ha richiesto di sottoporre la Legge Costituzionale 12.10.2019, n. 240 al vaglio popolare; pertanto, avendo la Corte di Cassazione con decisione 10.1.2020 ritenuto la richiesta conforme al dettato costituzionale il 20 e il 21 settembre 2020 il Popolo Italiano è convocato per esprimere il consenso o il dissenso alla entrata in vigore della Legge che riduce il numero dei Parlamentari di Camera e Senato.
L’esito del referendum popolare è affidato alla maggioranza dei voti validi, non essendo previsto un quorum.
Nessun commento:
Posta un commento