LUNEDI' 31 MARZO 2014
Oggetto: richiesta di
annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26-03-2014
Premesso che:
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in data 26 marzo
2014 la Giunta Comunale
ha deliberato la modifica dell’art. 27 del “Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie;
-
la modifica
apportata non può essere applicata in quanto il nuovo testo è stato adottato da
un organo diverso da quello che ha deliberato il provvedimento originario;
-
l’Amministrazione
Comunale non è abilitata a modificare un atto la cui provenienza deriva da un
altro organo che si è pronunciato in prima istanza.
Noi
Consiglieri Comunali riteniamo illegittima la delibera n. 63 del 26-03-2014,
con la quale la Giunta Comunale
ha modificato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, in quanto è il
Consiglio Comunale l’organo titolare della potestà regolamentare, fatte salve
eccezioni espressamente previste dalla legge e, pertanto, qualsiasi modifica di
un regolamento riservato alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, non
può che provenire dal Consiglio medesimo, così come disciplinato dalle norme
contenute nel TUEL art. 42, comma 1, e che la Giunta sia competente all’adozione di tutti gli
atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo non riservati
al Consiglio o al Sindaco (art. 48 TUEL).
La
prospettata iniziativa della Giunta è dunque lesiva delle competenze
espressamente riservate dalla legge al Consiglio Comunale.
I
Consiglieri Comunali ricordano, inoltre, che una delibera in cui è riportata la
modifica di un regolamento non può essere resa immediatamente esecutiva.
Si chiede
di
annullare l’atto amministrativo in questione e di inviare il regolamento al
Consiglio Comunale per la sua
approvazione nella parte modificata.
I Consiglieri
Nicola Trinchera
Rocco Argentiero
Donato Gianfreda
Ma una cosa a norma la fanno?
RispondiEliminaChe incompetenza